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R.C.T. STRUTTURE SANITARIE

R.C.T. Strutture Sanitarie

La legge prevede, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l’obbligo di assicurazione (o di un’analoga misura= per esempio autoassicurazione) a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d’opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.

Il singolo professionista sanitario ha l’obbligo di assicurazione, nel caso in cui svolga l’attività al di fuori della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale qualora abbia assunto un’obbligazione di natura contrattuale con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.
Si conviene pertanto che, essendo obbligatorie entrambe le coperture, il medico che svolge l’attività di libero professionista all’interno della struttura sanitaria sarà coperto sia dalla polizza struttura sanitaria che dalla propria polizza professionale. Questo perché la struttura sanitaria dovrà rispondere al paziente sia per responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, ed al medico stesso per la RCO.

Ad esempio, uno studio associato composto da due o più professionisti dovrà stipulare una polizza per lo studio, con le caratteristiche previste per le strutture sanitarie, ed una polizza professionale per ogni professionista che componga lo studio.

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